Ricorso contro una multa per divieto di sosta
Anche questa è un’esperienza spiacevole che può capitare a tutti gli automobilisti: un attimo di distrazione ed ecco una fastidiosa multa per divieto di sosta che richiede una valutazione per un eventuale ricorso!
Purtroppo, anche se siete stati molto attenti, avevate una certa urgenza di parcheggiare ed avete sostato solo come potevate, l’auto è stata necessariamente abbandonata in modo irregolare anche se in modo contrario alla vostra volontà. La sosta è durata pochissimo tempo ma un vigile inflessibile o una telecamera altrettanto implacabile non vi ha lasciato scampo. Ma è stata davvero colpa vostra?
E’ ancora possibile adottare misure per evitare di pagare una multa salata (e talvolta anche più di una) e magari non rischiare di perdere i punti della patente?
Per vostra fortuna sì!
“Il conducente del veicolo che parcheggia nonostante le segnalazioni del divieto di sosta o dell’agente del traffico vietino la sosta è soggetto a una sanzione amministrativa di importo variabile.”
Proseguite nella lettura dell’articolo per verificare che non si tratta di cifre da poco!”
Art. 158 del Codice della Strada – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita’ dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi’ vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita’;
d) in prossimita’ e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche’ in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita’ delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita’ delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu’ vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche’ sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
((h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e’ previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257)).
2. La sosta di un veicolo e’ inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche’ negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita’ sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati e’ vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.”
“Fate molta attenzione perché con l’espressione “fermata e/o sosta” si intende anche un semplice superamento della linea trasversale che indica la zona di parcheggio; non è necessario superare di molto la linea di delimitazione: anche solo per pochi centimetri siete nei guai.
Si perdono anche i punti della patente
Come se non bastasse, c’è anche la perdita di 6 punti della patente. Potete consultare la Tabella dei punti della patente sul sito dell’ACI.
Art. 158 Comma 2, (lettere d) e h)) 2 punti patente
Art. 158 Comma 2, (lettera g) 4 punti patente
E non è tutto.
Se non vi è stato consegnato il verbale ma è stato recapitato a casa, dovete anche fornire i dati del conducente
Se l’automobilista non è stato fermato per la contestazione e la consegna del verbale, il proprietario sarà identificato tramite la targa, riceverà la multa a casa e sarà tenuto a fornire i dati del conducente al momento dell’infrazione. Questo è previsto dal Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo del proprietario del veicolo di indicare l’identità del conducente responsabile dell’infrazione entro un determinato periodo di tempo.
Se il conducente responsabile dell’infrazione non viene indicato entro il termine stabilito, il proprietario del veicolo sarà considerato responsabile e dovrà pagare la multa. Tuttavia, il proprietario ha la possibilità di presentare ricorso e fornire le prove che dimostrino di non essere stato lui alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.
Il ricorso contro una multa per divieto di sosta può essere presentato alle autorità competenti, solitamente al prefetto o al giudice di pace, entro un determinato periodo di tempo indicato nel verbale di notifica. Nel ricorso, è necessario indicare le ragioni per cui si contesta la multa e fornire eventuali prove a sostegno della propria posizione.
È sempre consigliabile cercare assistenza specializzata presso RicorsoMulta.net per redigere correttamente il ricorso e aumentare le possibilità di successo. Un esperto nel settore del diritto del traffico stradale potrà fornire una consulenza adeguata e guidarvi nell’intero processo di ricorso.
Ricordate che ogni situazione è specifica e può dipendere dalle leggi e dalle normative locali. È sempre consigliabile consultare RicorsoMulta.net per ottenere da esperti del settore informazioni e consigli aggiornati e pertinenti al caso specifico.
Se il ricorso presentato contro la multa per divieto di sosta viene accolto, la multa potrebbe essere annullata e non sarà necessario effettuare il pagamento. Tuttavia, se il ricorso viene respinto, il proprietario del veicolo sarà tenuto a pagare la multa entro il termine stabilito.
Ricordate che, in alcuni casi, è possibile richiedere una rateizzazione del pagamento della multa, qualora l’importo sia elevato e non sia possibile pagarlo in un’unica soluzione.
È importante tenere presente che ignorare o non pagare una multa per divieto di sosta potrebbe comportare ulteriori conseguenze legali. Potrebbe infatti essere emesso un decreto ingiuntivo o potrebbero essere applicate sanzioni amministrative aggiuntive, come l’aumento dell’importo della multa o la sospensione della patente di guida.
E’ sempre prudente rispettare le regole del codice della strada e, in caso di violazioni, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, come pagare la multa o presentare un ricorso adeguato entro i termini stabiliti.
Ricordate che, in questo caso specifico, le informazioni qui fornite sono di carattere generale e potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni specifiche. E’ sempre consigliabile consultare RicorsoMulta.net per ottenere consigli adeguati e aggiornati sulle leggi e le eventuali normative locali.

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