Siete stati sorpresi a utilizzare il telefono cellulare durante la guida o avete ricevuto a casa una multa per questo motivo?
In questo articolo andremo ad analizzare tutti i motivi validi su cui basare il ricorso, soluzione che, se riteniamo che la multa sia illegittima, vale sempre la pena di provare a percorrere per non pagare la sanzione e non incorrere in altre spiacevoli conseguenze come ad esempio la perdita di punti patente e la sospensione della stessa!
È una situazione che può accadere a tutti gli automobilisti: ricevete una telefonata mentre state guidando e decidete di rispondere ed ecco arrivare una multa per uso del telefono durante la marcia o la guida (non si tratta della stessa cosa, come è possibile approfondire leggendo il nostro articolo sul caso particolare di quando si viene multati per uso di cellulare al semaforo)!
Si tratta di una situazione sempre più diffusa anche tra i motociclisti (e non solo tra gli automobilisti) perchè il cellulare viene sempre più utilizzato anche per cercare indicazioni stradali ed anche per leggere, inviare messaggi, email e persino per chattare.
Eppure eravate stati molto prudenti, si è trattato di pochi attimi, non guidavate veloce, non c’era nessun altro sulla strada, la telefonata era davvero urgente o importante, ma non vi è stato nulla da fare o da giustificare (almeno apparentemente): vi è stato recapitato il verbale e vi pare di non avere più alcuna possibilità di uscita se non quella di pagare la multa.
Ma è stato davvero tutto regolare?
E’ ancora possibile salvarsi da una multa salata (anzi, in molti casi più di una, come scoprirete proseguendo a leggere) e non perdere i punti della patente?
Certo che si!
Proseguendo la lettura scoprirai come e quando è possibile fare ricorso quando si è vittima di una sanzione ingiusta per il presunto utilizzo del telefonino durante la guida.
Ricordiamo comunque che l’uso del cellulare durante la marcia del veicolo è molto pericoloso e che è certamente opportuno evitarlo senza eccezioni.
Oggi sono disponibili in commercio semplici e poco costosi apparecchi che consentono di telefonare nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Cosa prevede la norma per l’uso del cellulare durante la marcia?
La sanzione amministrativa prevista
La norma dell’art. 173, comma II, del Codice della Strada stabilisce che si incorre in questa violazione quando durante la marcia utilizzate apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore che non siano a viva voce o siano dotati di un auricolare.
Per approfondire gli aspetti normativi nel dettaglio rimandiamo all’articolo Multa cellulare alla guida: cosa dice la legge
Come difendersi da queste multe?
Dovrebbe ormai apparire evidente l’importanza di difendersi al momento in cui si riceve il primo verbale per utilizzo del cellulare durante la marcia perché se non fate nulla a vostra difesa e pagate la multa (contenti voi…) quando sarete fermati e identificati per la seconda volta non ci sarà più nulla da fare e la sospensione della patente arriverà inesorabile.
Nel caso del telefonino è molto probabile che siate stati fermati dagli agenti che vi hanno visto o che il verbale arrivi a casa del proprietario: è infatti molto raro se non impossibile che questa infrazione venga rilevata da una telecamera.
Come comportarsi con l’agente che vi contesta l’infrazione
In caso di immediata contestazione la vostra difesa diventa più difficile perchè potrebbe essere che il vigile abbia avuto una chiara visione dell’uso del cellulare da parte vostra (ad esempio perchè era proprio davanti a voi mentre lo stavate usando e per questo ha potuto subito fermarvi) ed in questo caso potrebbe non esserci nulla da fare….
Al di fuori di questa ipotesi sfortunata è sempre essenziale presentare subito tutti gli elementi a vostra difesa e chiedere che siano inseriti nel verbale (torneranno molto utili in seguito nell’eventuale ricorso): dovrete forse insistere perchè sovente gli agenti tendono a non farlo (dicono che non è importante, ecc. e cosi scrivono di meno), ma è un vostro diritto e su questo occorre essere assolutamente fermi e decisi pur mantenendo sempre un comportamento pacifico e senza alcun tipo di eccesso verbale.
I motivi a discolpa da inserire nel verbale e che potranno anche essere ribaditi nel successivo ricorso possono essere i seguenti:
- semplicemente che non stavate usando il telefonino (se è davvero così);
- la posizione degli agenti non ha consentito agli stessi di accertare con precisione l’uso del telefono mentre invece si trattava di altra situazione (una mano appoggiata sull’orecchio a causa ad esempio di un prurito improvviso, un auricolare di dimensioni tali da poter essere confuso con un cellulare e simili) e che quindi il vigile dalla sua posizione ha interpretato in modo errato quello che ha soltanto creduto di vedere ma in realtà non ha visto; esibire l’auricolare o far vedere che non c’è un telefonino visibile nell’auto può essere utile e deve essere riportato nel verbale;
- il ricorrere di uno stato di necessità (ad esempio un’urgenza medica o di altro tipo). Questa giustificazione necessita di prove (testimoni, documentazione medica) e non viene sempre considerata valida; se ad esempio però stavate trasportando una persona che necessitava di assistenza medica urgente la telefonata al medico è certamente un motivo esimente dalla sanzione in particolar modo se dopo la contestazione vi siete recati in ospedale e disponete della relativa documentazione;
- il vostro stato di salute divenuto improvvisamente precario che vi ha costretto a chiamare un medico o ad avvisare un parente che vi state recando in ospedale con urgenza (tenete però presente che un malessere che non sia improvviso non si concilia molto con il porsi alla guida di un veicolo);
- non eravate in un’area ad uso pubblico e quindi il Codice della Strada non si applica (è un caso più frequente di quanto appaia) come quando siete in uno spiazzo privato e non accessibile a tutti.
Se anche nella comprensibile emozione dell’incontro con il vigile non siete del tutto precisi è comunque importante che le vostre dichiarazioni vengano in ogni caso riportate: in questo modo si potranno fin da subito presentare gli elementi di difesa al verbalizzante il quale avrà la possibilità di accoglierli (e magari lasciarvi andare senza verbale) oppure di procedere comunque con il verbale a vostro carico.
Un caso del tutto particolare si verifica quando stavate telefonando ed eravate alla guida ma l’auto era ferma perché era in sosta anche se irregolare oppure era ferma al semaforo.
In questo caso i motivi di difesa sono in parte diversi Multa per cellulare quando l’auto è ferma
Si deve però ribadire che se veramente avete utilizzato il cellulare e non avete validi elementi a vostra difesa, insomma se vi hanno incastrato, non vi sarà molto da fare perchè in ogni caso le attestazioni del vigile possono avere un valore decisivo se non siete in grado di contestarle validamente (non è però sempre detto che sia così).
Se invece il verbale arriva a casa del proprietario perchè non vi hanno fermato
Si tratta del caso più comune vista la grande comodità per gli agenti i quali evitano così tutte le discussioni con il conducente agitato o arrabbiato perché ritiene che l’infrazione non ci sia stata: gli agenti possono procedere in seguito con comodo in ufficio senza trovare intoppi di sorta da parte vostra.
Esaminiamo in dettaglio questo caso perché si presentano quasi sempre situazioni poco chiare o ambigue che lasciano significativo spazio a legittime contestazioni in sede di ricorso.
Oltre al potere (e dovere!) di ribadire le situazioni a vostra difesa già indicate nei motivi indicati da riportare sul verbale, una speciale argomentazione dotata di potenti effetti difensivi è quella relativa alla mancata contestazione immediata dell’infrazione (si chiama così quando il verbale è arrivato a casa del proprietario in seguito).
Il verbale per guida con il cellulare, ma anche per le altre infrazioni, deve essere contestato immediatamente dagli agenti. Se invece questo non avviene il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla supposta infrazione e soprattutto deve riportare i motivi del perché non vi hanno fermato per la contestazione immediata: ad esempio perchè dicono che il veicolo procedeva a velocità elevata o perchè dicono che non poteva essere fermato in sicurezza (dicono sempre così ma quasi sempre non provano nulla).
Diciamo subito che questi motivi possono essere contestati sia quando sono inesistenti o inconsistenti sia quando non sono specificati con chiarezza sul verbale.
Nel caso più diffuso viene indicato sul verbale che il veicolo non è stato fermato perché il verbalizzante era impegnato in altro servizio (o indicazione similare. era lontano, ecc.). Appare evidente fin dallo stesso verbale quindi che se l’agente era impegnato a fare altro o era lontano certamente non ha potuto avere una chiara e precisa visuale dell’infrazione che invece vi viene comunque imputata e da questo all’accoglimento del ricorso il basso è breve, anzi brevissimo per l’evidente sussistere di un suo possibile errore.
Anche se sul verbale sono riportate indicazioni generiche senza che siano indicati i veri motivi del mancato arresto immediato si prospetta il sicuro annullamento del verbale: indicazioni quali ad esempio “alla guida un uomo con capelli lunghi usava il cellulare” oppure “alla guida una donna di media età che telefonava” non sono accettabili e non verranno ritenute plausibili e accettate nemmeno dal Giudice di Pace in sede di ricorso.
In sostanza se sul verbale non sono indicati validi motivi per la mancata contestazione immediata, ma soltanto motivi generici o di circostanza o di semplice stile, conviene di certo presentare il ricorso e vincerlo proprio per questo oltre agli altri eventuali argomenti.
Un altro caso che si presenta frequentemente ricorre quando sul verbale viene contestato l’uso del telefono, ma non risulta espressamente specificato che chi telefonava era sprovvisto dell’impianto vivavoce o dell’auricolare: può sembrare un appiglio furbesco, ma se a fronte della indicazione che usavate il cellulare durante la guida (vietato) voi eccepite che è vero che usavate il cellulare, ma che in quel caso, a suon di legge, ciò era consentito perchè stavate utilizzando il vivavoce o l’auricolare nessuno potrà negare che le due situazioni apparentemente opposte (l’uso del telefono come dice l’agente e l’uso del vivavoce o auricolare come dite voi) sono invece perfettamente compatibili tra di loro e in quanto tali possono coesistere perché avete usato il cellulare legittimamente.
Va da sé che se pure fosse indicato sul verbale che vivavoce o auricolare mancavano proprio i motivi indicati per giustificare la mancata contestazione immediata (era lontano, impegnato in altro, ecc.) potranno essi stessi favorevolmente condurre a far ritenere che il verbalizzante si è sbagliato ed anche in questo caso l’esito del vostro ricorso sarà certamente positivo.
La mancanza del vivavoce o dell’auricolare non viene quasi mai indicata sul verbale perché si presta ad una contro contestazione molto efficace: il verbalizzante dovrebbe spiegare come ha fatto a rilevare la mancanza (si noti che è una prova di tipo negativo e come tale molto difficile e improbabile) del viva voce e non la presenza. Tutti capiscono che affermare con certezza di avere visto qualcosa può avere una sua validità pur sempre discutibile, ma ben altra cosa è affermare di non avere visto una cosa perchè non averla vista non vuole affatto dire che quella cosa non c’era con abbondante spazio per sostenere l’esistenza di un errore del vigile verbalizzante davanti al Giudice di Pace al quale avete fatto ricorso.
Come vedete esistono casi in cui si verificano imprecisioni ed errori nell’interpretazione o nell’applicazione della norma di legge che stiamo discutendo e per i quali di conseguenza vi sono motivi concreti ed evidenti su cui basare un ricorso e vincerlo.
E’ importante notare che tutti i vostri argomenti di difesa sopraindicati possono certamente essere provati anche con testimoni che si trovavano sul posto o anche a bordo del vostro veicolo.
Non trascurate mai questo aspetto perché anche un solo testimone può diventare determinante per decidere l’esito del ricorso!
In questi casi quello che viene richiesto al Giudice è sostanzialmente di valutare le difese del ricorrente e delle prove fornite dalle eventuali testimonianze in contrapposizione alle considerazioni dei verbalizzanti avendo presente che sovente le prime possono coesistere ed essere compatibili con le seconde: la strada dell’errore del verbalizzante è a portata di mano e deve legittimamente essere percorsa anche ai fini della applicazione della norma generale a vostra difesa che è la seguente:
art. 7 legge 689 dell’anno 1981 come modificata dal D.Lgs. n. 150 dell’anno 2011
(è la legge basilare in materia di sanzioni amministrative come le multe)
Opposizione al verbale di violazione del codice della strada
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Su questo punto si deve infatti evidenziare che la Cassazione ha sempre costantemente confermato questo aspetto (oltre ai Giudici di pace ed ai Tribunali) espressamente affermando che i giudizi valutativi dell’agente, i suoi apprezzamenti personali, le sue occasionali percezioni in occasioni di accadimenti repentini non possono essere verificati secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento e come tali non rappresentano una prova incontestabile.
Ecco quindi apparire quanto mai utile la contestazione puntuale e precisa in merito al contenuto formale e sostanziale del verbale.
Non si devono inoltre dimenticare i motivi di difesa comuni a tutti i verbali
- notifica della multa oltre 90 giorni dalla rilevazione del passaggio col rosso (il termine scade quando la notifica è consegnata alla posta per la notificazione);
- errore nella indicazione dell’ora e della data dell’infrazione;
- errore nella indicazione del luogo dove è avvenuta l’infrazione;
- errore nella indicazione degli altri dati rilevanti per l’infrazione sul verbale.
per i quali vi rimandiamo alla nostra guida sul funzionamento della patente a punti!
– Leggi la norma specifica del codice della strada sul sito dell’Aci
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-173-uso-di-lenti-o-di-determinati-apparecchi-durante-la-guida.html
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