Siete stati multati per l’uso del telefonino durante la guida ma in realtà eravate fermi?
La multa è illegittima e può essere annullata!
In questo caso è molto probabile che il verbale vi sia stato contestato subito ed è importante che il fatto che l’auto fosse ferma (perchè comunque in sosta oppure, è il caso più frequente, eravate fermi al semaforo oppure in coda) risulti nelle vostre dichiarazioni che avete diritto di fare inserire nel verbale.
Abbiamo detto che è molto probabile che il verbale vi sia stato contestato subito perchè se eravate fermi verrebbero meno tutti i motivi validi che consentono la mancanza della contestazione immediata e se la violazione non viene contestata subito si tratta di un insuperabile motivo di ricorso: il verbale sarà quindi annullabile senza appello.
La sanzione amministrativa prevista
La norma che viene contestata in questi casi è sempre quella dell’art. 173, comma II, del Codice della Strada il quale stabilisce che si incorre in questa violazione quando durante la marcia – ecco il passo importante e decisivo! – utilizzate apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore (il Codice della Strada li chiama così…) a meno che questi apparecchi, che possiamo continuare a chiamare telefonini o cellulari perchè di questi si tratta, non siano a viva voce o siano dotati di un auricolare.
Ma si può dire che usavate il cellulare durante la marcia se il veicolo era fermo?
assolutamente no
ma andiamo nel dettaglio.
la differenza determinante tra la marcia del veicolo (la sola sanzionata) e le altre situazioni che si possono verificare durante la circolazione
potevate infatti essere al volante dell’auto (oppure a bordo della moto, della bicicletta, di un go kart, di un autobus, di un ciclomotore o di qualsiasi altro mezzo di trasporto) ma eravate fermi – e quindi non in marcia – perché il semaforo era rosso, perchè la strada era sbarrata, perché eravate in coda a causa del traffico, perché non stavate bene per un malore improvviso, perchè il veicolo era guasto o per qualsiasi altro caso simile.
Cosa dice la legge in dettaglio
L’art. 157 del Codice della Strada fornisce tutto quello che serve caso che stiamo esaminando quando distingue espressamente e senza incertezze tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza dei veicoli.
- per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata;
- per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo;
- per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Che piaccia o meno a qualcuno le ipotesi espressamente previste ai numeri da 1 a 4 indicati non costituiscono marcia del veicolo e quindi l’uso del cellulare è pienamente consentito.
L’esperienza quotidiana in materia di multe invece permette costantemente di rilevare che quando gli agenti rilevano questa infrazione non fanno alcuna distinzione tra le diverse situazioni che si possono presentare durante la circolazione e rilevano sempre e soltanto l’uso del cellulare o del telefonino durante la guida e nulla più.
Eppure anche ad un superficiale esame della norma sopra indicata dovrebbe essere evidente che sia che si tratti di interruzione sia che si tratti di sospensione ci troviamo in circostanze del tutto diverse dalla condizione di marcia che è l’unica condizione per la quale è prevista la sanzione per l’infrazione che stiamo esaminando: il verbale per l’uso del cellulare emesso in presenza di sospensione o interruzione della marcia è del tutto illegittimo e come tale non potrà che essere annullato.
In questo caso la soluzione potrebbe anche essere facile e veloce: se si presenta una semplice richiesta di riesame al comando dal quale dipende l’agente che vi ha contestato l’infrazione potrebbe accadere, anche se non sempre accade ma in questo caso è più probabile che in altri, che siano gli stessi superiori dell’agente a riscontrare questa irregolarità di fondo e che provvedano ad annullare il verbale autonomamente.
Se questo non accade nessun timore: potrete sempre procedere nel ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nei tempi stabiliti (non lasciate scadere i termini per carità) come indicato in altra sezione di questo sito.
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